Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma

Regolamento del Dottorato in Biotecnologie e Bioscienze

Il Regolamento del Dottorato in Biotecnologie e Bioscienze recepisce in toto il Regolamento dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca dell’Ateneo Emanato con D.R. 966 275 del 20 aprile 2018

 

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTITUZIONE

1) Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e integrazioni e del Decreto Ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013, disciplina l'istituzione, l'accreditamento ed il funzionamento, presso l’Università degli Studi di Parma, dei corsi per il conseguimento di Dottorati di Ricerca in grado di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione scientifica.

2) I corsi di cui al comma 1 sono istituiti, previo accreditamento del MIUR, su conforme parere dell’Anvur, presso l'Università degli Studi di Parma sulla base delle disponibilità finanziarie garantite da finanziamento ministeriale, da stanziamenti gravanti sul bilancio universitario nonché mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che conferiscono idonee risorse umane e strumentali.

3) I predetti corsi possono altresì essere istituiti anche in convenzione con  università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei sulla base di specifico atto convenzionale con cui i soggetti convenzionati si impegnano ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio e in cui viene altresì assicurato per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno 3 borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. La sede amministrativa, nel caso di convenzioni con enti di ricerca è l’Università cui spetta il rilascio del titolo accademico. Possono essere istituiti corsi di dottorato in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Possono essere altresì istituiti corsi di dottorato industriale, sulla base di specifiche convenzioni, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione e di ricerca e sviluppo, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. In tali casi, sede amministrativa del dottorato è l’Università di Parma cui spetta il rilascio del titolo accademico. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni estere e imprese. I contratti di apprendistato nonché i posti attivati sulla base di corsi di dottorato industriale in convenzione sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo minimo necessario per l’attivazione del corso. Possono essere, altresì, istituiti corsi di dottorato in consorzio con altre Università, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto, nonché in consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di paesi stranieri.

In quest’ultimo caso, sede amministrativa del consorzio è l’Università di Parma, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

4) I corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei Consigli di Dipartimento o delle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria, previa verifica, da parte del Nucleo di valutazione della sussistenza dei requisiti previsti per l’accreditamento, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione assunto il parere del Senato Accademico.

5) Il Rettore, con proprio decreto, provvede alla loro istituzione completando le procedure di accreditamento dei corsi.

6) Ciascun ciclo di corso non può accogliere un numero di dottorandi superiore al numero dei posti sostenibili per il quale si è richiesto l'accreditamento.  Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricula dei corsi di dottorati sono valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.

7) L’istituzione dei corsi è comunicata dal Rettore al Ministero che ne cura la diffusione per quanto di sua competenza.

8) Con delibere dei competenti organi accademici sono determinati annualmente per ogni corso da attivare: a) il numero dei posti previsti, per ciascun ciclo di corso; b) l’importo dei contributi; c) il numero e l’ammontare delle borse di studio da assegnare previa valutazione comparativa del merito; d) la durata del corso, in ogni caso non inferiore a tre anni.

9) Ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DM 8 febbraio 2013 n. 45, i Corsi di dottorato possono essere organizzati in Scuole di dottorato, aventi compiti di coordinamento e gestione delle attività comuni.

ART. 2 REQUISITI DI IDONEITA’ PER L’ISTITUZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

1) Il Nucleo di Valutazione interno valuta i requisiti di idoneità al momento della istituzione dei corsi di dottorato, nonché all’inizio di ogni anno accademico per verificarne il permanere. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, assumerà le opportune determinazioni di attivazione o disattivazione.

2) Per i compiti di cui al comma 1, il Nucleo di Valutazione interno può avvalersi di Commissioni apposite competenti per area disciplinare costituite con decreto rettorale, sentite le strutture proponenti.

3) I requisiti di idoneità, accertati dal Nucleo Interno di Valutazione, sono:

  1. a) la presenza nel collegio dei docenti di almeno 16 docenti universitari di ruolo, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. I membri del collegio devono possedere documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento. La qualificazione scientifica del Collegio deve essere, nel complesso, in linea coi requisiti richiesti per l’accreditamento. La composizione del collegio, per i dottorati in convenzione con altri Atenei, nel rispetto dei requisiti di cui sopra, è definita esplicitamente nell’atto convenzionale;
  2. b) la previsione di borse di dottorato, o altre forme di finanziamento considerate equivalenti, tali da consentire per il ciclo di dottorato la presenza di un numero medio di almeno 6 borse e, in ogni caso, con riferimento al singolo corso, di un numero di borse non inferiore a 4. Per i dottorati in convenzione con Università o Enti e Istituzione Italiane, o attivati da consorzi, la previsione di un numero di borse non inferiore a 3;
  3. c) la disponibilità di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
  4. d) la disponibilità da parte del Dipartimento proponente di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi, ivi compreso il budget obbligatorio per l'attività di ricerca;
  5. e) la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
  6. f) la previsione di attività, anche in comune a più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico ed informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e delle proprietà intellettuali;
  7. g) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, Enti pubblici o soggetti privati.

4) Compete inoltre al Nucleo di Valutazione formulare annualmente la relazione sui risultati, mediante l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al comma 3), alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'art. 3, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi. Tale relazione sarà accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico. La relazione verrà inviata al Ministero per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del Sistema Universitario; la relazione annuale è considerata anche ai fini del mantenimento dei corsi.

ART. 3 OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMI DI STUDIO

1) La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

2) I Dipartimenti e le strutture di coordinamento della ricerca universitaria, nel formulare le proposte di attivazione di corsi di dottorato di ricerca, determinano gli eventuali curricoli, gli specifici obiettivi formativi ed i programmi di studio per ciascun corso, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell’ambito della comunità scientifica.

3) Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all’articolo 2195 del Codice Civile, il programma di studi può essere concordato tra l’Università ed i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all’art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.

4) La formazione del dottore di ricerca è integrata da eventuali periodi di studio all’estero, o da stage presso soggetti pubblici e privati, previa autorizzazione del Coordinatore e del Direttore del Dipartimento, sentito il parere del Collegio dei Docenti per periodi superiori ai sei mesi.

ART. 4 INTERNAZIONALIZZAZIONE

1) L’Università di Parma promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione internazionale nell’ambito dei Dottorati di Ricerca. A tal fine incentiva la partecipazione a programmi europei e stipula, con università e/o enti esteri accordi che definiscano le modalità di cooperazione, di mobilità e che prevedano il rilascio del titolo doppio/multiplo/congiunto.

2) L’Università può inoltre sottoscrivere convenzioni bilaterali di co-tutela con Atenei di Paesi esteri, sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante. La co-tutela consiste nella supervisione congiunta di una tesi di dottorato da parte di un docente dell’Ateneo e di un docente di un’Università estera e prevede, a conclusione del percorso di Dottorato, il rilascio di un titolo doppio o congiunto che ha valore nei Paesi sede dei due Atenei. La co-tutela può essere attivata, previa approvazione del Collegio dei Docenti, a favore di dottorandi iscritti al primo o al secondo anno di corso, al fine di consentire lo svolgimento del programma di ricerca presso entrambi le sedi contraenti. Nel caso in cui l’Università di Parma sia sede ospitante della co-tutela, il dottorando deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di ricerca, anche non continuativo, presso l’Ateneo di Parma, di norma non inferiore ad un anno.

ART. 5 ACCESSO

1) Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limiti di età e cittadinanza coloro che, alla scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero coloro che conseguono il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno per i corsi di dottorato con avvio al 1° novembre o, in ogni caso, entro la data indicata nel bando.  Il titolo accademico conseguito all’estero dovrà essere riconosciuto dal Senato Accademico, su conforme parere del Collegio dei Docenti, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. Chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca non coperto da borsa di studio.

2) Il bando di concorso, redatto in italiano e in inglese, è emanato dal Rettore, che ne dispone la pubblicizzazione in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e ne invia tempestiva comunicazione al Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando indica: a) il numero complessivo dei posti messi a concorso da assegnare previa valutazione comparativa di merito; b) il numero e l’ammontare delle borse di studio; c) l’eventuale numero di borse a tematica vincolata; d) il numero dei posti riservati  agli apprendisti di cui all’art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai dipendenti di imprese in convenzione, ai titolari di borse di studio di cui al successivo comma 5, agli assegnisti di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, agli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica, ai cittadini extracomunitari titolari di proprie borse di studio, anche finanziate dai paesi di provenienza, entro, comunque, il numero di posti sostenibili per i quali si è richiesto l'accreditamento; e) il numero di eventuali posti riservati a laureati in Università estere, a borsisti di Stati Esteri, a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale e a beneficiari di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, per i quali possono essere previste specifiche procedure di ammissione; f) gli eventuali curricoli; g) i criteri di valutazione dei titoli delle commissioni giudicatrici; h) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli eventuali esoneri; i) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione; j) la durata del corso; k) il calendario delle prove; l) il periodo delle immatricolazioni.

3) Il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati nonché i membri supplenti.  La Commissione è composta da tre membri scelti fra professori e ricercatori universitari.  Il Rettore, su richiesta del Collegio dei Docenti, può integrare la commissione con non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Per i corsi con più curricoli o tematiche la Commissione Giudicatrice può essere composta da più di tre membri fino ad un massimo di sette. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

4) Per l'esame di ammissione è previsto un concorso per titoli ed eventuali esami. Ciascun corso di dottorato di ricerca prevede un’unica modalità di selezione dei candidati, anche in presenza di più tematiche di ricerca. Le procedure di valutazione comparativa, intese ad accertare la capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, possono consistere, oltre che nella valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca, in prova scritta, prova orale pubblica, prova pratica e/o test o in una combinazione di tali modalità scelta dal Collegio dei Docenti. Le prove di ammissione possono essere espletate in lingua diversa dall’italiano e anche con l’ausilio di strumenti informatici e modalità telematiche idonee a verificare l’identità del candidato, purché indicate espressamente nel bando di concorso. La convocazione alla eventuale prova, ove non indicata nel bando, deve avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova. Sono ammesse le comunicazioni tramite PEC qualora i candidati comunichino il proprio indirizzo di PEC. I candidati devono esibire idoneo documento di riconoscimento. La Commissione Giudicatrice ha a disposizione 120 punti in totale per la valutazione dei titoli e le eventuali prove. Per conseguire l’idoneità è necessario acquisire un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti. La commissione compila la graduatoria degli idonei sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nelle eventuali prove.  I candidati sono ammessi al corso secondo l’ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a bando, ferma restando la specifica modalità di attribuzione dei posti di cui all’art. 5 comma 2, lettere c), d) e e), che possono essere attribuiti ai soli candidati per i quali la Commissione Giudicatrice abbia espresso un giudizio di idoneità. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati. In caso di rinuncia di un avente diritto entro due mesi dall'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria degli idonei e, comunque, entro e non oltre il terzo mese dall’inizio del corso.

I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio della amministrazione entro tre giorni dall’espletamento delle prove. Agli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

5) I beneficiari di borse erogate da enti europei e internazionali o di altre forme di sostegno finanziario, sulla base di specifici progetti in cui l’Università di Parma sia partner, possono essere ammessi ai corsi di dottorato, previa valutazione dei requisiti di accesso, purché siano assegnatari di una borsa o di altra forma di sostegno finanziario vinta attraverso la partecipazione alle procedure di selezione descritte dal regolamento di ciascun programma.  Per tale categoria di dottorandi non si applicano le disposizioni relative ai commi 1, 5, 7 e 8 dell’art. 8 “BORSE E CONTRIBUTI”.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEL DOTTORANDO 

1) Il Dottorando è tenuto a garantire la frequenza al corso di dottorato, sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei Docenti. L'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.

Compete al Collegio Docenti determinare le condizioni di compatibilità di eventuali attività extra universitarie, con le attività didattiche e formative e di ricerca del corso di dottorato. Il dottorando è tenuto a svolgere le attività di ricerca e a seguire le attività didattiche programmate dal Collegio dei Docenti per ciascun anno accademico, nonché a presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei termini e nelle modalità fissati dal Collegio. La valutazione delle attività dei dottorandi è effettuata dal Collegio dei docenti almeno una volta all’anno.  La valutazione negativa comporta l’esclusione dal corso di dottorato. In tal caso, il pagamento della borsa di studio è interrotto dalla data di decadenza. La valutazione positiva dell’attività dei dottorandi, effettuata dal Collegio dei Docenti al termine di ogni anno di corso, comporta l’ammissione all’anno successivo ovvero all’esame finale. Il dottorando dovrà in ogni caso essere in regola con il pagamento delle tasse e/o dei contributi previsti.

2) Ai sensi della L. 14 gennaio 1999 n. 4, i vincitori di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono essere impiegati, a domanda e su conforme parere della struttura a cui afferisce il Dottorato, nell’attività assistenziale se compatibile con le finalità formative su proposta del Collegio dei Docenti.

3) Lo specializzando dell’area medica iscritto ad una scuola di specializzazione dell’Ateneo di Parma qualora risulti vincitore di un concorso di ammissione ad un corso di dottorato, presso la stessa sede, può essere ammesso alla frequenza congiunta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione.

A tale scopo è consentita la partecipazione al concorso degli specializzandi a partire dal penultimo anno di iscrizione alla scuola di specializzazione. La frequenza congiunta deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola. Il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone sull'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione con l’iscrizione al secondo anno del corso di dottorato. Nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato. Nel bando sono definiti annualmente i numeri di posti riservati agli specializzandi.

4) I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.  Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Qualora il dipendente non goda dell’aspettativa prevista o del congedo straordinario, l’ammissione al corso è vincolata al parere espresso dal collegio dei docenti previa verifica che l’attività lavorativa sia compatibile con le attività didattiche formative e di ricerca previste dal corso di dottorato. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984 n. 476, come modificato dal Dlgs 119 del 18 luglio 2011.

5) Non è consentita la contestuale iscrizione ad altri Corsi di Studio, fatta eccezione di quanto previsto al comma 3).

6) I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di esame per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca sono ammessi al dottorato, senza borsa di studio nei limiti dei posti sostenibili.

7) Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca che siano titolari di un posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio o di assegno di ricerca, possono terminare la formazione previa rinuncia al compenso della borsa di studio per il Dottorato di Ricerca.

8)  I Dottorandi, possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo e previo nulla osta del Collegio dei Docenti, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale. L’attività didattica dovrà essere attinente all’area di afferenza del Dottorando e potrà esplicarsi mediante: a) affidamento di compiti didattici integrativi o sussidiari comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico fino al terzo anno di dottorato b) collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle prove finali e alle tesi di laurea. L’attività didattica non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. L’attività didattica ha carattere facoltativo e non comporta alcun onere per l’Università e potrà essere affidata al Dottorando solo con il consenso dello stesso.

9) È vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o ricerca del Dottorando.

10) La sospensione degli obblighi di frequenza del Dottorato, fino ad un massimo di un anno, è consentita in caso di maternità, servizio militare, grave e documentata malattia e particolari situazioni familiari con interruzione dell’erogazione della relativa borsa e successivo recupero alla ripresa della regolare frequenza. La domanda di sospensione è sottoposta al nulla osta del Collegio dei Docenti.

11) Il dottorando può, in qualunque momento, presentare domanda all’Università di rinuncia irrevocabile all’iscrizione al corso di dottorato ovvero presentare domanda di rinuncia irrevocabile alla sola borsa di studio.

ART. 7 DURATA DEI CORSI E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1) I corsi avranno la durata prevista dal Decreto Rettorale con cui vengono istituiti. I corsi comunque non possono avere durata inferiore ai tre anni.

2) Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric" ovvero "Ph.D.", si consegue all’atto del superamento dell’esame finale.

3) I candidati all’esame per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, previo giudizio favorevole del Collegio dei Docenti, dovranno presentare domanda al Magnifico Rettore, ed essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione per i tre anni di corso.

I candidati, entro l’ultimo mese dell’ultimo anno di corso, dovranno inoltre consegnare la tesi in formato elettronico presso il deposito istituzionale dell’Università di Parma “Dspace-Unipr”. All’atto del deposito definitivo, a seguito dell’ammissione all’esame finale, i candidati presentano una dichiarazione al Magnifico Rettore, attestante l’assoluta conformità della copia elettronica depositata con le copie cartacee. Le copie delle tesi, controfirmate dal Tutore e dal Coordinatore, dovranno essere successivamente trasmesse a ciascuno dei membri della commissione dell’esame finale.

4) La tesi, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero anche in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti e/o esperti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori, designati dal Collegio docenti entro l’ultimo mese dell’ultimo anno di corso.  Entro la fine del ciclo di dottorato, tutti i dottorandi, con eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire la tesi e gli allegati al Coordinatore, che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori. I valutatori, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dopo aver concordato eventualmente in via telematica, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e lo trasmettono al Coordinatore proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il giudizio è trasmesso dal Coordinatore al candidato e agli uffici competenti. Il Coordinatore inoltra altresì il giudizio ai membri della Commissione. Trascorso l’eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dai medesimi valutatori, nuovamente richiesto dal Coordinatore, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

5) Per il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo e l’esame finale, ivi compreso l’eventuale periodo di rinvio di cui al comma precedente, il dottorando non ha diritto all’erogazione della eventuale borsa di studio e mantiene la possibilità di accesso alle strutture universitarie necessarie per il perfezionamento della sua attività di ricerca.

6) La tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

7) In caso di giudizio negativo il dottorando perde il diritto di discutere nuovamente la tesi.

8) La data per la discussione della tesi non può essere disattesa. L’interessato può tuttavia chiedere al Magnifico Rettore di tenere conto di particolari circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento dell’esame finale.

Il Rettore, qualora ritenga giustificata la richiesta, potrà autorizzare la Commissione a riconvocarsi in data successiva.

9) Il Rettore nomina con provvedimento amministrativo la Commissione giudicatrice, nonché i membri supplenti, su proposta del Collegio dei Docenti che stabilisce altresì il calendario dell’Esame Finale, nel rispetto delle scadenze fissate dagli uffici competenti. Il provvedimento di nomina è pubblicizzato sulla pagina web di Ateneo. La Commissione è composta da tre membri scelti tra i professori ed i ricercatori universitari, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture che svolgono attività di ricerca pubbliche o private, anche di paesi esteri. Nel caso di dottorati comprendenti curricoli o tematiche differenziate il Collegio dei Docenti può chiedere al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici composte da professori e ricercatori universitari appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali fanno più specificatamente capo i singoli curricoli. Nel rilascio del titolo è possibile prevedere l'indicazione specifica del curriculum. La commissione nominata per ciascun ciclo, ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze sia i candidati incorsi in rinvio da parte dei valutatori.

10) Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

11) Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

12) Il calendario dell’esame finale è pubblicizzato sulla pagina web di Ateneo. La discussione della tesi da parte del candidato è possibile anche in modalità telematica su delibera del Collegio Docenti in relazione a comprovate esigenze dei candidati.

13) L’Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

14) Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale ed è conferito dal Magnifico Rettore, con rilascio della relativa pergamena. L’Università a richiesta dell’interessato provvede a certificare il conseguimento del titolo di dottore di ricerca. L'Università provvede dopo la discussione e approvazione della tesi al deposito della copia, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio docenti, possono essere resi indisponibili parti della tesi in relazione all’utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

L’Università provvede inoltre, mediante procedura telematica, al deposito di copia elettronica delle tesi finali presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.

15) In attuazione della Convenzione europea relativa alla certificazione di “Doctor Europaeus”, definita dalla European University Association, tale certificazione è rilasciata dall'Ateneo, su richiesta del dottorando e parere favorevole del Collegio dei docenti, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

-la tesi di Dottorato riporta anche i risultati conseguiti durante un periodo di ricerca di almeno tre mesi, anche non consecutivi, in uno o più Stati che aderiscono alla Convenzione Europea diversi da quella del candidato;

-il dottorando presenta una relazione favorevole sul lavoro di tesi, redatta da almeno due professori e/o esperti di elevata qualificazione provenienti da Università o istituzioni di ricerca di due paesi europei che aderiscono alla Convenzione Europea diversi da quella in cui viene discussa la tesi;

-la Commissione di esame finale comprende almeno un membro tra gli effettivi o gli esperti di un’istituzione o ente universitario di un paese europeo che aderisce alla Convenzione Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi;

- la discussione della tesi è sostenuta in italiano e/o in inglese oppure,  previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, in altra lingua tra quelle ufficiali dell’Unione Europea.

ART. 8 BORSE E CONTRIBUTI 

1) Le borse di studio sono determinate ai sensi del Decreto del Rettore di istituzione dei corsi di cui all’art. 1. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997.

2) Le borse di studio sono assegnate ai vincitori dal Collegio Docenti. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del DPCM 30/4/97 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9/6/97. I posti riservati agli apprendisti di cui all’art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 sono assegnati agli studenti idonei in possesso dei requisiti previsti per la figura professionale di riferimento che dovrà essere assunta dall’impresa.

3) I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalla Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art.4 comma 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, e succ. modif. e integr.  sono preventivamente esonerati dai contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi.

4) L’Università può stipulare convenzioni, in data antecedente alla scadenza del bando, per il finanziamento di borse di studio comprensive dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi con soggetti estranei all’amministrazione universitaria anche in applicazione dell’art.5, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazione ed integrazioni.

5) Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di erogazione a seguito del superamento della verifica. La durata della erogazione della borsa è pari all’intera durata del corso.

6) Il pagamento della borsa di studio avrà cadenza mensile salvo comunicazione del coordinatore di mancato adempimento degli obblighi del Dottorando.

7) L’importo della borsa è aumentato per l’eventuale soggiorno all’estero per attività di ricerca nella misura del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi.

8) A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

ART. 9 ORGANI DEL DOTTORATO

1) Sono organi del corso: Il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

2) La proposta di attivazione indica il numero complessivo di membri del Collegio, i nominativi dei docenti e la distribuzione dei componenti fra i singoli settori disciplinari.

3) Il Collegio dei Docenti è nominato con provvedimento del Rettore in sede di attivazione del corso di dottorato.  Il Coordinatore, designato a maggioranza dal Collegio dei Docenti fra i propri membri, nominato dal Rettore, è un professore di prima fascia a tempo pieno. In caso di mancata designazione di un professore di prima fascia, il coordinatore può essere designato tra docenti di seconda fascia a tempo pieno. Con la nomina il Coordinatore ed il Collegio dei Docenti assumono anche la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi.

4) Fanno parte del Collegio dei Docenti professori o ricercatori delle aree di riferimento del corso. Il Collegio docenti è composto da almeno sedici docenti, appartenenti ai ruoli dell’Ateneo di Parma o di altri Atenei, di cui almeno dodici professori appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.  Ai fini del rispetto del requisito sopra richiesto ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.

La partecipazione, per i dottorati non in convenzione, di docenti stranieri nel computo dei sedici docenti è consentita solo qualora vi sia una convenzione si sensi dell’art. 6 comma 11 della legge 240/2010. Possono far parte del collegio docenti professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.  La partecipazione ad un Collegio dei Docenti è comunicata al Dipartimento di afferenza del docente. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, compatibilmente a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia. Il Coordinatore può designare, tra i componenti del Collegio Docenti, un Coordinatore Vicario, scelto tra i Professori di ruolo di prima o seconda fascia a tempo pieno che lo supplisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo. Le attività svolte per il corso sono da ritenersi comprese fra le attività aggiuntive dei Professori (art. 9, 3° comma DPR 382/80) e concorrono all’assolvimento dell’obbligo orario. Partecipa ai lavori del Collegio dei Docenti, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi, con voto consultivo e non vincolante, un rappresentante dei dottorandi per ciascun ciclo attivo. L’elettorato passivo e attivo è attribuito agli iscritti al ciclo di appartenenza. Il rappresentante è eletto a scrutinio segreto; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell’ambito della rispettiva componente. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità prevale il più giovane d’età. La rappresentanza dura in carica fino alla chiusura del ciclo di appartenenza. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita dei requisiti soggettivi per ricoprire la carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione mediante subentro, seguendo l’ordine delle preferenze riportate.  Qualora risultino iscritti al Corso di Dottorato studenti con un rapporto di coniugio, convivenza, parentela od affinità, fino al quarto grado compreso con i membri del Collegio dei Docenti si dovrà osservare quanto prescritto dal vigente codice Etico di Ateneo, per la disciplina del conflitto di interessi. Qualora il conflitto riguardi un componente del Collegio, la decisione è assunta dal Direttore del Dipartimento sentito il Coordinatore del Corso, qualora riguardi il Coordinatore è assunta dal Rettore sentito il Direttore di Dipartimento.

5) Il Coordinatore e i componenti di un Collegio Docenti di Dottorato di Ricerca non possono fare parte di altri Collegi. Ai membri del Collegio si applica la disciplina del conflitto di interessi, come regolata dal Codice Etico di Ateneo

6) Compete al Collegio dei Docenti, presieduto dal Coordinatore:

  1. a) programmare e organizzare la didattica del corso anche in collaborazione con le Scuole di Dottorato;
  2. b) curare e organizzare gli esami di ammissione e gli esami finali dei Dottorandi e le verifiche in corso di studio;
  3. c) assegnare le borse di studio di cui all’art. 8 comma 2 e individuare i tutori;
  4. d) curare e organizzare il tutorato e seguire i progressi della ricerca di ogni Dottorando al fine di assicurare a ciascuno l’acquisizione della metodologia della ricerca scientifica;
  5. e) promuovere proposte di stipula di convenzioni con enti pubblici e privati su tematiche attinenti le discipline scientifiche del corso;
  6. f) deliberare in merito alla stipula di convenzioni e/o protocolli per lo svolgimento di attività formative e di ricerca dei dottorandi presso altri enti pubblici o privati;
  7. g) deliberare le ammissioni ai vari anni, definendo termini e modalità di verifica annuale delle attività e dei risultati svolti dai dottorandi;
  8. h) deliberare in merito all’eventuale decadenza previa acquisizione del parere motivato del tutore;
  9. i) deliberare in merito alla riassegnazione delle borse di studio a seguito di rinuncia da parte di beneficiari, a favore di studenti senza borsa di studio iscritti al medesimo ciclo, secondo l’ordine della graduatoria, tenuto conto delle eventuali tematiche specifiche della borsa e dell’eventuale giudizio di idoneità espresso dalla Commissione Giudicatrice;
  10. j) designare i Valutatori in sede di Esame Finale;
  11. k) esprimersi in merito alla domanda di riduzione della frequenza al corso di dottorato da parte di specializzandi a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
  12. l) determinare eventuali condizioni di compatibilità con altre attività extra universitarie;
  13. m) deliberare eventuali autorizzazioni in merito alla richiesta del dottorando per lo svolgimento, quale parte integrante del progetto formativo, di attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché attività di didattica integrativa;
  14. n) deliberare in merito ai periodi di permanenza all’estero per attività di ricerca di cui all’art. 3 comma 4, e sulla frequenza di stage in Italia e all’estero dei dottorandi;
  15. o) attuare i provvedimenti di sua competenza previsti dagli articoli precedenti.

Il Collegio dei docenti può delegare il Coordinatore ad assumere provvedimenti in via d’urgenza che dovranno essere ratificati nella prima seduta utile.

ART. 10 NORME FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel DM n. 45 dell’8 febbraio 2013. Il presente Regolamento e le disposizioni contenute nel DM 45 dell'8 febbraio 2013 si applicano a partire dal XXIX ciclo.

 

 

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